SOCIETÀ

Diritti oltre la pandemia

È persino banale dire che la pandemia ci ha resi tutti meno liberi: di circolare, di incontrarci, persino di uscire di casa. Parole inutilizzate da anni, come coprifuoco e quarantena, in questi mesi ci sono diventate familiari, assieme a un apparato di sicurezza e controllo a cui non eravamo abituati. Il tutto mentre la crisi, soprattutto nelle prime fasi, concentrava sempre più potere nelle mani dei governi.

Com’è tecnicamente possibile che in un sistema come il nostro si arrivi a comprimere i diritti individuali fino a questo punto? Lo chiediamo a Michele Di Bari, docente di diritto costituzionale presso il dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e studi internazionali dell’università di Padova. “Nessun diritto è tiranno, non esistono diritti assoluti – risponde lo studioso –. È vero che le libertà di movimento, di associazione e di culto sono riconosciuti dalla Costituzione, ma questa tutela anche il diritto alla salute. Quest’ultimo è anzi l’unico per cui il costituente all'articolo 32 utilizza l’espressione ‘diritto fondamentale’: proprio perché è un prerequisito rispetto a tutti gli altri diritti”. Le limitazioni di libertà essenziali sono insomma giustificate dalla tutela dei diritti alla salute e alla vita, non solo propri ma anche altrui. Secondo Di Bari “si tratta di una chiamata in solidarietà: ognuno di noi è chiamato a rinunciare a qualcosa anche in ragione della tutela dei soggetti più fragili, come gli immunodepressi o le persone in chemioterapia ematologica”.

Intervista Michele Di Bari, dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e studi internazionali dell’università di Padova. Di Daniele Mont D'Arpizio; montaggio di Elisa Speronello

Una società di diritti è tale perché ogni singolo individuo agisce in solidarietà con gli altri

“Tendiamo a pensare, in particolare nelle democrazie occidentali, che esistano soltanto diritti individuali, che niente avrebbero a che fare con la vita sociale – continua il giurista –. Ecco che allora sempre più spesso vediamo realtà come quelle rappresentate dai cosiddetti movimenti no-vax, che attribuiscono all'individuo tutti i diritti tra cui quelli di rifiutare un trattamento sanitario. Dovremmo però ricordare che una società di diritti è tale perché ogni singolo individuo agisce in solidarietà con gli altri: tutti i servizi, tutte le garanzie che abbiamo sono frutto di un legame solidale tra gli individui. Vaccinarsi non è semplicemente l'esercizio di un diritto di proteggersi: può essere anche un dovere civico. Ecco perché sono abbastanza convinto che laddove non si dovesse arrivare a una percentuale abbastanza alta di immunizzati, sarebbe opportuno introdurre se non l'obbligatorietà, almeno delle limitazioni alla libertà di movimento per chi rifiuta di sottoporsi a vaccinazione”.

Resta il problema della forma che eventuali provvedimenti di limitazione delle libertà fondamentali devono assumere, oltre a quello (connesso al primo) delle garanzie per i cittadini. A questo riguardo, ricorda Di Bari, è particolarmente importante il principio della riserva di legge: “Su questo punto soprattutto all’inizio della pandemia si è aperto un dibattito sull'utilizzo sistematico di uno strumento come il decreto del presidente del consiglio dei ministri (dpcm), non sottoposto a un controllo di tipo parlamentare stringente come gli atti con forza di legge”. Una scelta poteva essere giustificata con la necessità di agire in fretta: “Oggi tendiamo dimenticare che nella primissima fase della pandemia le Camere non si riunivano per il timore di una trasmissione dell’infezione – prosegue il giurista –. Con la ripresa regolare dei lavori parlamentari però l'utilizzo del dpcm ha cominciato ad essere improprio: anche perché nel nostro ordinamento esiste uno strumento come il decreto legge, con il quale è possibile intervenire con tempestività ma che è soggetto al controllo del Presidente della Repubblica, necessitando allo stesso tempo la conversione da parte del Parlamento entro 60 giorni”.

I sistemi costituzionali sono come molle: finita l'emergenza le limitazioni si torna al regime ordinario

Per quanto riguarda la tutela dei diritti non va comunque dimenticato che l’Italia ha ratificato dei trattati come la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU): “Anche la CEDU però dà per scontato che taluni diritti, tra cui appunto la libertà di movimento, possano essere soggetti a limitazioni in casi di emergenza come ad esempio una pandemia”. I limiti in questo caso stanno nella proporzionalità e nella durata delle misure, oltre che nell'onere, secondo l'articolo 15 della CEDU, di comunicare direttamente al Consiglio d'Europa l'intenzione di derogare alla Convezione. Cosa che per la verità il nostro Paese non ha fatto, anche se la gravità della situazione e l’appropriatezza delle misure (presto adottate anche dagli altri Paesi europei) appare difficilmente contestabile.

Rimane la questione dell’impatto del Covid sulle nostre società anche dopo la fine dell’emergenza. “Su questo sono ottimista – conclude Di Bari –; i sistemi costituzionali, ma il discorso vale anche per i trattati sui diritti fondamentali, sono disegnati un po' come delle molle: finita l'emergenza le limitazioni tendono a scomparire e si torna al regime ordinario. Ciò che semmai ci deve preoccupare è l'attitudine degli esecutivi a utilizzare impropriamente alcuni strumenti, come abbiamo visto per i dpcm, ma questo è l'unico elemento di preoccupazione. Per il resto spero che la cittadinanza sia abbastanza matura da essere pronta a rioccupare i suoi spazi di libertà non appena l’emergenza finirà”.

La crisi (e le sfide) della democrazia

In collaborazione con il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali - SPGI

    © 2018 Università di Padova
    Tutti i diritti riservati P.I. 00742430283 C.F. 80006480281
    Registrazione presso il Tribunale di Padova n. 2097/2012 del 18 giugno 2012